insieme per lo sviluppo sostenibile

Statuto della Fondazione

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli art. 10 e segg. del c.c. e del D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997, una Fondazione denominata “Fondazione Ambiente Pulito - ONLUS", con sede a Verona, in Viale Del Lavoro n. 33. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Fini)

La Fondazione non ha fini di lucro od assistenziali e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali intendendo perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione è retta e regolata oltre che dal Codice Civile, anche da quanto previsto dal D. Lgs n. 460 del 4/12/1997. La Fondazione agirà inizialmente nell’ambito della Regione Veneto.

Art. 3 (Oggetto)

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ vietato per la Fondazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1, art. 10, del D. Lgs n. 460 del 04/12/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si propone di svolgere la propria attività nel settore della ricerca e dell’energia pulita. Infatti, la fondazione ha lo scopo di favorire e di contribuire, attraversi studi, ricerche ed iniziative di formazione e informazione, all’arricchimento delle conoscenze sulle problematiche riguardanti l’economia, l’energia e l’ambiente su scala locale e globale. In particolare, la Fondazione si propone di:

  • promuovere e favorire attività sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sull’utilizzo razionale dell’energia;
  • promuovere e favorire attività di neutralizzazione, e riduzione di gas serra;
  • controllare la rispondenza alle linee guida stabilite dal Comitato Scientifico dei progetti CDM e non CDM finanziati, promossi e sostenuti da Multiutility S.p.A. e dai soggetti terzi sostenitori;
  • tenere presso i propri uffici il registro delle emissioni di CO2 (anidride carbonica);
  • ridurre l’impatto sul clima attraverso la promozione di prodotti ad alta efficienza energetica, attività produttive sostenibili e iniziative di leadership aziendale;
  • approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile nella sua accezione ambientale, economica e sociale, in relazione al quadro di sviluppo del Paese, al contesto internazionale, e alle innovazioni tecnologiche;
  • studiare – anche attraverso confronti e dibattiti internazionali – problematiche di particolare interesse relative ad iniziative, processi, procedure, brevetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra;
  • incrementare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alle conoscenze tecnologiche in campo energetico, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale ed economico;
  • contribuire con appropriate iniziative alla formazione di esperti nei campi di interesse statutario della Fondazione.

Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione con adeguati metodi e strumenti di rilevazione, ricerca, formazione e informazione, con riferimento, in particolare, all’annullamento delle emissioni di gas serra.

La Fondazione Ambiente Pulito ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:

  • erogare premi e borse di studio;
  • finanziare master universitari finalizzati al perseguimento dello scopo della fondazione;
  • acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili o necessari per l’espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
  • compiere operazioni bancarie, finanziarie e commerciali nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui.

La Fondazione potrà inoltre aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di neutralizzazione dei gas serra e di risparmio energetico.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, anche nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati dal fondatore, è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

  • i conferimenti così come indicati nell’atto costitutivo;
  • beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione;
  • qualsiasi altro contributo, lascito, legati, donazioni fatti da chiunque, società, enti, persone pubbliche o private;
  • eventuali avanzi di gestione della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Al riguardo verrà istituito un "Albo dei Soci Sostenitori" nel quale verranno iscritti tutti coloro che contribuiranno con lasciti, donazioni e/o contributi in genere alla prosecuzione dell'attività da parte della fondazione.

Detti soggetti verranno resi partecipi dell'attività svolta anche grazie ai loro contributi con modalità che verrano stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Entrate

Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione può disporre:

  • dei redditi del patrimonio di cui all’art. 5;
  • delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici e privati che non sono destinati ad incremento del patrimonio (contributi, donazioni, eredità, lasciti ed introiti ricevuti ed espressamente non destinati a patrimonio);
  • degli utili od avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
  • delle somme o di ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione;
  • delle somme che derivano dall’alienazione di beni immobili e mobili non destinati all’incremento del patrimonio.

Art. 7 – Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

  • Il Presidente della Fondazione;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Comitato Scientifico;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – Presidente della Fondazione

Il presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri inerenti all’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale, ha le seguenti attribuzioni:

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con i terzi, gli Enti, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • adotta, in caso d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
  • richiede il riconoscimento giuridico regionale della Fondazione;
  • richiede, in un secondo tempo, il riconoscimento giuridico nazionale in funzione del rilievo che potesse assumere l’attività in Italia e/o all’estero.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, oppure, in sua assenza, il Consigliere più anziano d’età.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano d’età.

In caso di cessazione dall’incarico, alla sostituzione del consigliere cessato provvederà il Fondatore. Il consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell’assunzione dell’incarico.

Art. 10 – Requisiti di onorabilità

Le cariche nell’ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

  • si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
  • siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del CdA la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell’onorabilità. Il CdA entro 60 giorni assume, sentito l’interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l’autonomia e l’immagine della Fondazione. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute documentate.

Art. 11 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d’età. Il presidente o in sua assenza il consigliere più anziano di età convoca il consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte l’anno, per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio e per approvare quello consuntivo del precedente esercizio. La convocazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo, tra i quali lettera raccomandata, fax, e-mail, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono nella sede della Fondazione o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Possono tenersi per audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell’adunanza. Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l’estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. L'efficacia delle delibere è condizionata all’ottenimento dell’approvazione dell’autorità governativa.

Di ciascuna riunione è redatto verbale sottoscritto dal presidente dell’adunanza e dal segretario. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il segretario e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno. Le riunioni del consiglio non sono pubbliche.

Art. 12 – Compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

  • nomina tra i propri componenti il presidente della Fondazione con almeno due voti favorevoli;
  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari, previo consultivo parere del Comitato scientifico della Fondazione;
  • nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato scientifico;
  • nomina il Direttore della Fondazione
  • può delegare i poteri o parte degli stessi al Presidente e/o al Direttore della Fondazione;
  • può chiedere pareri al Comitato scientifico;
  • fornisce a sua volta informazioni al Comitato scientifico riguardo al proprio operato;
  • cura la tenuta del cosiddetto Albo dei Soci Sostenitori e provvede a relazionare loro circa l'operato della fondazione.

Art. 13 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da 5 membri, tra cui viene eletto il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

Il presidente ed i membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il presidente della Fondazione o il consigliere espressamente delegato dal presidente della Fondazione.

Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell’ambito dei programmi da essi stabiliti, il Comitato scientifico:

  • esprime il parere consultivo sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e ne garantisce l’attuazione;
  • valuta i progetti rientranti nell'ambito dell'attività della fondazione e ne fissa le linee giuda una volta espresso il parere favorevole per gli stessi;
  • formula proposte relative all’attività di studio e ricerca della Fondazione;
  • coordina le attività della Fondazione;
  • fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
  • propone e promuove incontri, conferenze, corsi di formazione ed eventi informativi sulle attività della Fondazione;
  • si preoccupa di informare e divulgare all’esterno i contenuti, gli scopi e le diverse attività della Fondazione, ed, in genere, ciò che il Comitato stesso ritiene necessario;
  • verifica la rispondenza agli standards dei progetti CDM, JI, e non CDM;
  • riscontra l’avanzamento dei lavori e redige relazioni periodiche per il Consiglio di Amministrazione;
  • fornisce informazioni sul proprio operato;
  • comunica le risorse disponibili per gli investimenti a seguito dell’approvazione del bilancio. Il Comitato è convocato almeno due volte l’anno dal suo presidente e delibera a maggioranza.

Art. 14 – Direttore

Il Direttore della Fondazione:

  • partecipa, in qualità di segretario alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico;
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
  • dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale;
  • nomina, su proposta del comitato scientifico, i responsabili dei singoli progetti di studio e ricerca.

Art. 15 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge.

Art. 16 (Divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione)

Durante la vita della Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione risultanti dal bilancio devono, pertanto, essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di suo scioglimento)

La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all’anno e viene convocato mediante l’invio di telegramma, e-mail, raccomandata con avviso di ricevimento o fax spediti almeno 8 (otto) giorni prima. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 18 (Albo dei Soci Sostenitori)

Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci Sostenitori, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 19 – Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di attuazione del c.c., artt. 11-21, e le norme di legge vigenti in materia.

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