È costituita, ai sensi degli art. 10 e segg. del c.c. e del D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997, una Fondazione denominata “Fondazione Ambiente Pulito - ONLUS", con sede a Verona, in Viale Del Lavoro n. 33. La durata è a tempo indeterminato.
La Fondazione non ha fini di lucro od assistenziali e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali intendendo perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione è retta e regolata oltre che dal Codice Civile, anche da quanto previsto dal D. Lgs n. 460 del 4/12/1997. La Fondazione agirà inizialmente nell’ambito della Regione Veneto.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ vietato per la Fondazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1, art. 10, del D. Lgs n. 460 del 04/12/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione si propone di svolgere la propria attività nel settore della ricerca e dell’energia pulita. Infatti, la fondazione ha lo scopo di favorire e di contribuire, attraversi studi, ricerche ed iniziative di formazione e informazione, all’arricchimento delle conoscenze sulle problematiche riguardanti l’economia, l’energia e l’ambiente su scala locale e globale. In particolare, la Fondazione si propone di:
Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione con adeguati metodi e strumenti di rilevazione, ricerca, formazione e informazione, con riferimento, in particolare, all’annullamento delle emissioni di gas serra.
La Fondazione Ambiente Pulito ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla legge.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:
La Fondazione potrà inoltre aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di neutralizzazione dei gas serra e di risparmio energetico.
Il patrimonio della Fondazione, anche nel rispetto dei vincoli di destinazione indicati dal fondatore, è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:
Al riguardo verrà istituito un "Albo dei Soci Sostenitori" nel quale verranno iscritti tutti coloro che contribuiranno con lasciti, donazioni e/o contributi in genere alla prosecuzione dell'attività da parte della fondazione.
Detti soggetti verranno resi partecipi dell'attività svolta anche grazie ai loro contributi con modalità che verrano stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Per la realizzazione dei propri fini, la Fondazione può disporre:
Gli Organi della Fondazione sono:
Il presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri inerenti all’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale, ha le seguenti attribuzioni:
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, oppure, in sua assenza, il Consigliere più anziano d’età.
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano d’età.
In caso di cessazione dall’incarico, alla sostituzione del consigliere cessato provvederà il Fondatore. Il consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell’assunzione dell’incarico.
Le cariche nell’ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:
I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del CdA la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell’onorabilità. Il CdA entro 60 giorni assume, sentito l’interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l’autonomia e l’immagine della Fondazione. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute documentate.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d’età. Il presidente o in sua assenza il consigliere più anziano di età convoca il consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte l’anno, per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio e per approvare quello consuntivo del precedente esercizio. La convocazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo, tra i quali lettera raccomandata, fax, e-mail, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono nella sede della Fondazione o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Possono tenersi per audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell’adunanza. Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l’estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. L'efficacia delle delibere è condizionata all’ottenimento dell’approvazione dell’autorità governativa.
Di ciascuna riunione è redatto verbale sottoscritto dal presidente dell’adunanza e dal segretario. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il segretario e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno. Le riunioni del consiglio non sono pubbliche.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
Il Comitato scientifico è composto da 5 membri, tra cui viene eletto il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.
Il presidente ed i membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il presidente della Fondazione o il consigliere espressamente delegato dal presidente della Fondazione.
Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell’ambito dei programmi da essi stabiliti, il Comitato scientifico:
Il Direttore della Fondazione:
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge.
Durante la vita della Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o avanzi di gestione risultanti dal bilancio devono, pertanto, essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all’anno e viene convocato mediante l’invio di telegramma, e-mail, raccomandata con avviso di ricevimento o fax spediti almeno 8 (otto) giorni prima. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci Sostenitori, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.
In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di attuazione del c.c., artt. 11-21, e le norme di legge vigenti in materia.